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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

       D.M. 7 GENNAIO 2005 - IL DECRETO

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       D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005   comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi
       - Norme tecniche e procedurali per la classificazione   dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
       ed omologazione di estintori portatili di incendio
                                                             2. Gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo
       Articolo 1.                                           ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20
       SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE                         dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto
       1.Il presente decreto aggiorna le disposizioni  tecniche     anni, decorrenti  dalla data di produzione punzonata su
       e  disciplina  le  procedure  per  la  classificazione  e   ciascun esemplare prodotto.
       l’omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini
       della prevenzione incendi.                            Articolo  12.
                                                             NORME FINALI
       2. Gli  aspetti  relativi ai rischi dovuti alla pressione   1.  La dismissione dei materiali componenti l’estintore,
       sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla     ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali
       direttiva  97/23/CE  concernente  “equipaggiamenti  a   plastici  deve  avvenire  in  conformità  alle  specifiche
       pressione” attuata in Italia con il decreto legislativo 25   normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente.
       febbraio 2000, n. 93.
                                                             2. Tutti gli agenti estinguenti  devono essere conformi
       Articolo 2.                                           alle  normative riguardanti  la tutela dell’ambiente  e la
       CLASSIFICAZIONE                                       salvaguardia della salute degli utilizzatori.
       1. La valutazione delle caratteristiche e delle
       prestazioni,  nonché  la  classificazione  degli  estintori   3.  Sono  abrogati:  a)  decreto  del  Ministro  dell’interno
       portatili  di  incendio,  si  effettua  secondo  quanto   20 dicembre 1982, concernente “Norme tecniche e
       specificato  nella  norma  UNI  EN3/7:2005,  o  da  altra   procedurali,  relative agli estintori portatili d’incendio,
       norma tecnica a questa equivalente adottata da  un    soggetti all’approvazione di tipo da parte del Ministero
       ente di normazione nazionale di un Paese dell’Unione   dell’interno” (pubblicato nel supplemento ordinario alla
       europea ovvero contraente l’accordo SEE.              Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20
                                                             gennaio 1983);
       Articolo 3.
       DEFINIZIONI                                           4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta
       f) Per “Dichiarazione di conformità” si  intende  la   giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
       dichiarazione, rilasciata dal  produttore, attestante la   Repubblica italiana.
       conformità dell’estintore portatile d’incendio  al  prototipo
       omologato  e  contenente,  tra l’altro, i seguenti dati:
       1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7
       punto 16.2 figura 2;
       2) anno di  costruzione,  numero  di  matricola progressivo
       e codice costruttore, punzonati sull’estintore portatile
       d’incendio;
       g) Per “libretto uso e manutenzione” si intende il
       documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori
       portatili d’incendio, che riporta i seguenti contenuti:
       1) modalità ed avvertenze d’uso;
       2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
       3)  dati  tecnici  necessari  per  il  corretto  montaggio  e
       smontaggio e precisamente  pressione di esercizio,
       carica nominale, tipologia di agente estinguente,
       tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi
       valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
       4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione
       e materiale;
        5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

       Articolo 11.
       NORME TRANSITORIE
       1. La commercializzazione di estintori portatili
       d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del
       Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982, è consentita
       fino  alla  scadenza  dell’approvazione  stessa  e


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