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ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - IL DECRETO
MADE IN ITALY
D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005 comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi
- Norme tecniche e procedurali per la classificazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ed omologazione di estintori portatili di incendio
2. Gli estintori portatili d’incendio, approvati di tipo
Articolo 1. ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 20
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto
1.Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su
e disciplina le procedure per la classificazione e ciascun esemplare prodotto.
l’omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini
della prevenzione incendi. Articolo 12.
NORME FINALI
2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione 1. La dismissione dei materiali componenti l’estintore,
sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali
direttiva 97/23/CE concernente “equipaggiamenti a plastici deve avvenire in conformità alle specifiche
pressione” attuata in Italia con il decreto legislativo 25 normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente.
febbraio 2000, n. 93.
2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi
Articolo 2. alle normative riguardanti la tutela dell’ambiente e la
CLASSIFICAZIONE salvaguardia della salute degli utilizzatori.
1. La valutazione delle caratteristiche e delle
prestazioni, nonché la classificazione degli estintori 3. Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell’interno
portatili di incendio, si effettua secondo quanto 20 dicembre 1982, concernente “Norme tecniche e
specificato nella norma UNI EN3/7:2005, o da altra procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio,
norma tecnica a questa equivalente adottata da un soggetti all’approvazione di tipo da parte del Ministero
ente di normazione nazionale di un Paese dell’Unione dell’interno” (pubblicato nel supplemento ordinario alla
europea ovvero contraente l’accordo SEE. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20
gennaio 1983);
Articolo 3.
DEFINIZIONI 4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta
f) Per “Dichiarazione di conformità” si intende la giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la Repubblica italiana.
conformità dell’estintore portatile d’incendio al prototipo
omologato e contenente, tra l’altro, i seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7
punto 16.2 figura 2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo
e codice costruttore, punzonati sull’estintore portatile
d’incendio;
g) Per “libretto uso e manutenzione” si intende il
documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori
portatili d’incendio, che riporta i seguenti contenuti:
1) modalità ed avvertenze d’uso;
2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e
smontaggio e precisamente pressione di esercizio,
carica nominale, tipologia di agente estinguente,
tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi
valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione
e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.
Articolo 11.
NORME TRANSITORIE
1. La commercializzazione di estintori portatili
d’incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno del 20 dicembre 1982, è consentita
fino alla scadenza dell’approvazione stessa e
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